Art. 4.
(Licenze individuali per i fornitori di contenuti audiovisivi in formato digitale).

      1. La diffusione di contenuti audiovisivi in formato digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, su qualunque rete di comunicazione elettronica è soggetta a licenza individuale rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità medesima e secondo procedure comparative ispirate ai princìpi di pubblicità e di non discriminazione.
      2. Il soggetto operatore di rete che fornisce la capacità tecnologica necessaria alla trasmissione o alla diffusione dei contenuti audiovisivi in formato digitale è obbligato a contrarre con il fornitore di contenuto titolare di licenza individuale che gliene faccia legittima richiesta ai sensi del comma 1.